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Inizio e cessazione Unione Civile

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Registro delle Unioni Civili- Legge n. 76/2016 riguardante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:
  • persone maggiorenni dello stesso sesso che intendono costituire un’unione civile;
  • persone unite civilmente che intendono sciogliere o cessare l’unione.
Almeno una delle parti deve essere residente nel Comune di Forio oppure l’unione deve essere iscritta nei registri dello Stato Civile del Comune. 

Descrizione

Al momento della costituzione dell’unione civile, le parti possono scegliere:
  • la comunione dei beni;
  • la separazione dei beni;
  • il regime patrimoniale regolato dalla legge dello Stato di appartenenza o di residenza.
  • In assenza di diversa dichiarazione, si applica il regime della comunione dei beni.

Come fare

Costituzione dell’unione civile
  1.  Richiesta preliminare presso l’Ufficio di Stato Civile per la verifica dei requisiti.
  2. Fissazione dell’appuntamento per la dichiarazione.
  3. Dichiarazione congiunta davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza di due testimoni.

Le parti possono scegliere il regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e indicare un cognome comune.

Scioglimento o cessazione dell’unione civile


L’unione civile si scioglie: 
  1. per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  2. per volontà delle parti (anche disgiunta).

La procedura prevede:

  1. Dichiarazione di volontà davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
  2. Conferma della volontà decorsi almeno 3 mesi.
È inoltre possibile ricorrere alla negoziazione assistita o al procedimento giudiziale nei casi previsti dalla legge.

Cosa serve

Per la costituzione:
  • Documento di identità valido;
  • Codice fiscale;
  • Eventuale documentazione aggiuntiva per cittadini stranieri (nulla osta o certificazione equivalente).

Per lo scioglimento:

  • Documento di identità valido;
  • Copia dell’atto di unione civile (se non già agli atti del Comune).

Cosa si ottiene

L'Unione civile è costituita, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un dipendente comunale delegato o, anche, un cittadino italiano, scelto dagli Unendi, che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore
Nel caso in cui una o entrambe le parti, per infermità o altro comprovato impedimento sia nell'impossibilità di recarsi in Comune, l’Ufficiale di Stato civile si trasferisce con il segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'Unione civile.

Tempi e scadenze

L'unione civile deve essere celebrata entro i 180 giorni successivi al processo verbale. Nel caso in cui l'unione civile non sia celebrata entro tale termine, questo decade ed occorrerà ripeterlo.

Costi

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e Condizioni Forio.pdf [.pdf 140,59 Kb - 02/03/2026]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 02/03/2026 09:48:22

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