L’imposta di soggiorno è dovuta da chiunque pernotta in una struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Forio e non risulta iscritto all’anagrafe comunale.
L’imposta si applica alle seguenti strutture:
Alberghi (hotel, resort, ecc.);
Bed & Breakfast;
Case vacanza e appartamenti in locazione turistica;
Affittacamere;
Campeggi e aree attrezzate per la sosta temporanea;
Agriturismi;
Residenze turistico-alberghiere;
Case per ferie;
Case private adibite a locazione turistica;
Imbarcazioni da diporto ormeggiate presso i concessionari del porto di Forio.
Sono esonerati dal pagamento dell’imposta le seguenti categorie di soggetti:
Minori di età (fino a 17 anni non compiuti);
Forze dell’ordine presenti sul territorio comunale in servizio per esigenze legate alla sicurezza e al turismo;
Ospiti di iniziative patrocinate dal Comune di Forio, ospitati gratuitamente in collaborazione con le associazioni di categoria;
Persone con disabilità al 100% con indennità di accompagnamento (erogata da INPS o INAIL), con relativo accompagnatore, previa presentazione di apposita documentazione alla struttura ricettiva.
Descrizione
L’imposta di soggiorno è un tributo locale istituito dal Comune di Forio in applicazione dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si tratta di un contributo economico che i non residenti devono versare al Comune per ogni pernottamento effettuato sul territorio comunale, in una delle strutture ricettive autorizzate.
L’introduzione dell’imposta risponde alla finalità di finanziare interventi in materia di turismo, servizi pubblici locali, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché per il miglioramento dell’accoglienza turistica.
Come fare
E’ possibile pagare tramite il servizio PagoPA.
Cosa serve
Informare gli ospiti dell’obbligo di pagare l’imposta di soggiorno (Art. 7).
Raccogliere l’imposta dagli ospiti al termine del soggiorno.
Rilasciare una ricevuta (quietanza) per il pagamento dell’imposta.
Versare l’imposta al Comune di Forio entro il 15 del mese successivo.
Comunicare mensilmente al Comune:
Numero ospiti
Giorni di permanenza
Eventuali esenzioni (con documentazione allegata)
Cosa si ottiene
Pagamento imposta di soggiorno
Tempi e scadenze
L’imposta di soggiorno si applica dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per persona, per ogni singola struttura ricettiva.
Costi
La misura dell’imposta di soggiorno è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, attraverso apposito atto deliberativo. L’importo varia in base alla tipologia e alla classificazione della struttura ricettiva (numero di stelle, servizi offerti, ecc.).
Il cittadino o il gestore può richiedere un rimborso nel caso in cui abbia versato somme non dovute.